È partita questa mattina la campagna di Azione Universitaria in soccorso dei giovani universitari delle Facoltà di Giurisprudenza che ambiscono ad accedere alla professione di avvocati e che rischiano di rimanere disoccupati a causa della bozza di Riforma che il Parlamento sta discutendo sotto dettatura del Consiglio Nazionale Forense.
"Una riforma così strutturata ha come unico scopo quello di rendere assai più complesso ed inutilmente complicato il periodo post lauream e l'avvio della carriera professionale degli aspiranti avvocati: si tratta palesemente di un meccanismo di autodifesa con la quale la casta intende smaltire l'enorme mole di professionisti del diritto presenti in Italia, vanificando gli sforzi e i sacrifici dei giovani studenti di Giurisprudenza". Così afferma Andrea Volpi Capogruppo del Centro Destra al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
Da oggi in tutte le Facoltà di Giurisprudenza dello stivale, la giovane destra di Azione Universitaria ha dato vita alla campagna che recita lo slogan"AVVOCATURA:VOGLIAMO UNA RIFORMA, NON UNA CHIUSURA!!"
"Da studenti - conclude il dirigente Nazionale di Azione Universitaria - chiediamo al Governo di accantonare questa proposta e di migliorare le regole per l'accesso alla professione, accogliendo la nostra proposta di svolgere il tirocinio durante il corso di studio e nelle scuole di specializzazione attraverso accordi tra le singole Facoltà e gli Ordini locali. Nella proposta di Riforma chiediamo di abbandonare completamente le assurde idee di introdurre un test di preselezione per l’iscrizione al registro dei praticanti e all’esame di Stato ed il limite anagrafico per parteciparvi, l' incompatibilità assoluta dello svolgimento del tirocinio con qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato, l'abolizione del Patrocinio Autonomo per coloro i quali abbiano superato il primo anno di pratica, nonché il divieto di utilizzare i codici commentati durante lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato. La questione comunque sarà discussa nel prossimo Consiglio Nazionale degli Studenti e sottoposta al Ministro Gelmini, perché sull’accesso alle professioni è competente il Ministero dell’Università.
TIROCINIO PROFESSIONALE
1) Introduzione di un test di preselezione per l’iscrizione al registro dei praticantiArt.41 punto 2: “Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei Consigli degli Ordini Distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali.”
2) Incompatibilità assoluta dello svolgimento del tirocinio con qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privatoArt.41 punto 5: “Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di impresa.”
3) Introduzione di un numero massimo di praticanti per studioArt.41 punto 8: “L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso… pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell’Ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.”
4) Abolizione Patrocinio Autonomo per coloro i quali abbiano superato il primo anno di praticaArt.41 punto 10 : “Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale.”
5) Obbligo di svolgere la pratica e di frequentare la scuola specializzazione contemporaneamente, in quanto entrambe parti necessarie del tirocinioArt.42 punto 1 : “Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi.”
6) Verifiche intermedie e finali del profittoArt.42 punto 2 lettera d): “le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari,in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.”
ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE
1) Introduzione di un test di preselezione per l’accesso all’esame di StatoArt.43 punto 1 : “Il Consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’ammissione all’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.”
2) Introduzione limite anagraficoArt.44 punto 1 : “L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può esser sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica”.
3) Materie d'esame oraleArt.46 punto 1 lettera b): “in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario,ordinamento giudiziario.” Come molti avranno notato tra le materie a scelta manca diritto canonico, materia più leggera che ha da sempre aiutato gli aspiranti avvocati.
4) I candidati non possono portare con sé testi o scrittiArt.46 punto 7: “I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento di un commissario presente”


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